Art. 7 Codice Penale Militare Guerra - Nozione della qualità di militare.

Il presente codice comprende: sotto la denominazione di militari, quelli dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza, i militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualità di militare, gli assimilati, ancorché di rango, ai militari, e le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla guerra; sotto la denominazione di Forze armate dello Stato, le forze militari suindicate. Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma precedente.




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