Il militare che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.