Art. 70 Codice Penale Militare Guerra - Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari.

Il militare che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.




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