Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli articoli 59, 66, 67 e 68, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie ivi enunciate, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli stessi, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.