Fuori dei casi preveduti dall'articolo 59, chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina o le operazioni militari, e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.