Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, dà, sulle cose indicate negli articoli 72 e 75, notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con il fine di turbare la pubblica tranquillità o di danneggiare altrimenti pubblici interessi, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.