Art. 77 Codice Penale Militare Guerra - Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde e comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verità, che possono turbare la pubblica tranquillità o altrimenti danneggiare pubblici interessi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillità o ai pubblici interessi.




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