Art. 78 Codice Penale Militare Guerra - Comunicazione di notizie mediante corrispondenza

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli articoli 72, 75, e 77, è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.




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