Art. 8 Codice Penale Militare Guerra - Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate.

L'applicazione della legge penale militare di guerra può, con decreto del Presidente della Repubblica, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto