Art. 82 Codice Penale Militare Guerra - Fine di favorire lo Stato italiano.

Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra