Art. 85 Codice Penale Militare Guerra - Nozione del reato; sanzione penale.

Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, è punito con la morte (1) con degradazione. La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorché estranea alle forze armate dello Stato. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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