Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilità o alla cessazione della guerra è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se il fatto è commesso da un militare, la reclusione non è inferiore a quindici anni. Se più persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 18 marzo 2003, n. 42.