Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque, a fine di denigrare la guerra, pubblicamente fa atti di vilipendio o profferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa, ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La stessa pena si applica, quando le espressioni di denigrazione o le parole di disprezzo o le invettive sono contenute in corrispondenze spedite da militari o dirette a militari per qualsiasi destinazione, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario. Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.