Art. 88 Codice Penale Militare Guerra - Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico.

E' punito con la reclusione militare fino a un anno chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscritti, stampati o altri oggetti lanciati, o comunque diffusi, dal nemico, o essendone comunque venuto in possesso, non ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se militare, ovvero ai carabinieri [reali] (1) o ad altra pubblica autorità. (1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra