Se più militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale o di offesa alla libertà, preveduti dagli articoli 48 (1) e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni. Non è punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di più militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace (2). (1) L'art. 48 c.p.m.g. è da ritenere abrogato. (2) Questo riferimento è relativo al testo originario dell'art. 77 c.p.m.p., che è stato poi sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 1956, n. 167.