Art. 90 Codice Penale Militare Guerra - Omesso rapporto.

Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.




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