Art. 93 Codice Penale Militare Guerra - Nozione del reato; sanzione penale.

E' punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla autorità militare per assicurare la difesa militare, e, specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra: l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno; la polizia ferroviaria; i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche; le segnalazioni diurne o notturne; il possesso di colombi viaggiatori: l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili; l'esercizio della caccia o della pesca.




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