Art. 95 Codice Penale Militare Guerra - Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.

Il comandante, che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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