Art. 98 Codice Penale Militare Guerra - Omissione di provvedimenti per la difesa militare.

Il comandante, che, per colpa, omette di provvedere ai mezzi necessari alla difesa del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile, di cui ha il comando, ovvero trascura di porli in stato di resistere al nemico, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se dal fatto è derivato danno al servizio militare. La condanna importa la rimozione .




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