Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare: da due a sette anni, se dal fatto è derivata l'impossibilità di eseguire una operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso: da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile. La condanna importa la rimozione .