Art. 15 cod amb - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonchè le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell’art. 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo art. 32 (1) ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. (2) 2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma. (3) (1)Parole aggiunte dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (2)Parole aggiunte dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) Comma sostituito dall’art.2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.




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