Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi (1) all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. (1) Le parole: “e' trasmesso”sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.