Non rientrano nella definizione di cui all’art. 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto Ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le cara teristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con un particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l’ottenimento di materiali con cara teristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dio concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro il 3 dicembre 2008. 3. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 4. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 181 bis del Dlgs n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la Circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MN 5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi 90 giorni, ferma restando l’applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo. Articolo abrogato dal comma 3, dell’ art. 30, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.