La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 6, comma 7; (1) b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni; f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; g) la decisione; h) l'informazione sulla decisione; i) il monitoraggio. 2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato. (1) Parole inserite dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.