Art. 198 Codice dell'Ambiente - Competenze dei Comuni
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, le tere e) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
In assenza di perimetrazione dei bacini d'utenza dei rifiuti la modifica del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti può comportare una diminuzione sostanziale dell’accessibilità per l’utenza, in violazione dei principi di efficienza ed equità del servizio.
D.Lgs. 152/2006 — Testo Unico Ambientale
- Art. 198, comma 1 e 2: attribuisce ai Comuni la competenza sulla gestione dei rifiuti urbani, “nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza”.
→ Questi principi implicano che il servizio deve essere funzionale e accessibile ai cittadini, non solo economicamente gestito. - Art. 200, comma 1: i servizi di gestione dei rifiuti devono essere organizzati “in modo da assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale dei cittadini”.
→ Se l’isola ecologica è troppo lontana, questo principio può essere violato, perché il conferimento diventa difficoltoso e può favorire l’abbandono dei rifiuti. - Art. 179 e 180: promuovono la raccolta differenziata come servizio da rendere agevolmente fruibile, al fine di aumentare il recupero e il riciclaggio.
Ogni Regione o ATO (Ambito Territoriale Ottimale) adotta un Piano regionale dei rifiuti, che di solito prevede il principio di “prossimità”: Il servizio di conferimento deve essere organizzato in modo da garantire ai cittadini un accesso facile e di prossimità ai centri di raccolta.
Ad esempio, nel Lazio il principio di prossimità è richiamato negli atti regionali: la gestione dei rifiuti deve avvenire tramite una rete integrata che consenta l’uso dell’impianto idoneo più vicino ai luoghi di produzione o raccolta (cd. prossimità), recepito nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Delib. Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 e nelle pagine tecniche di ARPA Lazio.
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) Lazio 2019-2025
Il piano definisce le modalità di gestione dei rifiuti urbani nella regione, fissando che nelle sue linee strategiche dovranno essere previste modalità che favoriscano “la localizzazione degli impianti di trattamento/recupero quanto più prossimi ai luoghi di produzione o raccolta” (ossia vicino ai cittadini) al fine di minimizzare la movimentazione dei rifiuti.
Nelle “linee strategiche” del piano regionale, uno dei criteri per l’individuazione di impianti di smaltimento e trattamento è proprio la localizzazione “in luoghi prossimi a quelli di produzione” (entro limiti che siano compatibili con criteri tecnico-economici e ambientali) per ridurre i trasporti.
ARPALazio / gestione rifiuti regionali
ARPA Lazio, parlando del sistema regionale, afferma che lo smaltimento e il recupero devono avvenire tramite una rete integrata di impianti che permetta di utilizzare l’impianto idoneo più vicino ai luoghi di produzione o raccolta, compatibilmente con le condizioni ambientali e tecniche.
Principi generali del diritto ambientale / normativa nazionale che la regione riceve
Il principio di prossimità è in realtà un principio europeo recepito nel diritto nazionale (direttiva 2008/98/CE, che impone tra i criteri di gestione dei rifiuti quelli di prossimità e autosufficienza), e il legislatore nazionale (D.Lgs. 152/2006) richiede che i piani regionali tengano in considerazione tali principi.
Il piano regionale laziali lo incorpora come criterio per la localizzazione degli impianti (ndr: nella redazione del piano, tra i criteri da rispettare vi è “nel rispetto del principio di prossimità” per i sistemi di raccolta e impianti).