Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, (1) include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. 2. L'autorità competente all’esito delle attività di cui al comma 1: (2) a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; b) esamina le principali a ternative, compresa l'a ternativa zero; c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità; d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. 3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili 4. La fase di consultazione di cui al comma 1 (3) si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva. (1) Le parole: “della quale è fornita una copia in formato elettronico” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (2) Le parole: “apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) Parole inserite dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.