Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente. 2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonchè, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni (1) dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma L’autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere. (2) 3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinchè l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta (3) a tal fine dall’Autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall’autorità competente, ove l’autorità ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, Ulteriori 45 giorni dal deposito delle stesse per l’eventuale revisione dei pareri resi. (4) 3 bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque a norma dell’art. 26. (5) 4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure. (1)Le parole: “sessanta giorni” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (2) Periodo aggiunto dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) Le parole: “Conferenza dei servizi eventualmente.” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (4) Periodo aggiunto dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (5) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.