Art. 283 cod amb - Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; (1) c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi; e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto; f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli; g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW; h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; (2) i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale; (3) l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; (4) m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1993, n. 412; n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore. (5) (1) La lettera che recitava: “b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;” è stata così sostituita dall’art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (2) La lettera che recitava: “h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 19, n. 15;” è stata così sostituita dall’art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) La lettera che recitava: “i) autorità competente: i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province;” è stata così sostituita dall’art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (4) La lettera che recitava: “l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica giugno 2001, n. 380;” è stata così sostituita dall’art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (5) La lettera che recitava: “n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.” è stata così sostituita dall’art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.




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