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Art. 3 bis cod amb - Principi sulla produzione del diritto ambientale

I principi posti dalla presente Parte prima (2) e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario. (3) 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente. 3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purchè sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti Locali. (4) (1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. (2) Le parole: “dal presente articolo” sono state così sostituite dall’art. 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) Le parole: “del Trattato dell'Unione europea.” sono state così sostituite dall’art. 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (4) Comma sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.




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