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  • Art. 306 cod amb - Determinazione delle misure per il ripristino ambientale

Art. 3 quinquies cod amb - Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

I principi contenuti nel presente nel decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale; (2) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purchè ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali. 3. Lo Stato i terviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’identità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati. 4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra Regioni ed Enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo. (3) (1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. (2) Le parole: “desumibili dalle norme del” sono state così sostituite dall’art. 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) Comma così modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.




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