Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: 1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 5, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento; 2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni; 3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione; 4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione. b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma nazionale di intervento. (1) 2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. 3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione. 4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di segr teria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti. 6. I princìpi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (1) La Corte Costituzionale con sentenza 15 – 23 luglio 2009, n. 232 (in G.U. 1°s.s. 29/07/09 n. 30) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, lett. b), del presente articolo “nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata”