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Art. 78 quinquies cod amb - Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee

L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito: «ARPA», e dalle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: «APPA», ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI?EN ISO/CEI ? 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78 commi 1 e 2, e 78 bis, il monitoraggio è effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle le tere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78 sexies, 78 septies e 78 octies ed alla lettera A.2.8. bis della sezione A «Stato delle acque superficiali» della parte 2 «Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219.




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