Art. 78 sexies cod amb - Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi

L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8. bis, sezione A «Stato delle acque superficiali», parte 2 «Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza. 2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219.




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