La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte. (2) 2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8 bis (3) 3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio. 4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In a ternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall’art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell’art. 7 del DL 23 maggio 2008, n. 960, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123. (4) (1) Rubrica così modificata dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (2) Comma sostituito dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) Comma così modificato dall’art. 2 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. (4) Comma sostituito dall’art. Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.