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Art. 12 cad - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto. (3) 1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto. (4) 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti. (1) 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. (5) 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 75-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati. (2). (1) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (3) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall'art. 9, comma 6, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. (4) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (5) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.




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