Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a: (2) a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; (3) b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; (4) c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; (5) d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; (6) h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità. (7) 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi. (1) 1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalità di cui all'articolo 51. (8) (1) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (2) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (3) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lett. b) n. 1), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (4) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (5) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (6) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (7) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (8) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.