Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. (2) 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21. (3) 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. (7) (4) 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 7La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. (5) 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71. (6) (2) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (3) Comma inserito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (4) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (5) Comma modificato dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (6) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (7) Comma sostituito dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.