I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice. (3) 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. (4) (1) 1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (2). (1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (2) Comma inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 17, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010. (3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (4) Comma inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.