Art. 33 cad - Uso di pseudonimi

In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.




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