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  • Art. 47 cad - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

Art. 40 cad - Formazione di documenti informatici

Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.(1) 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità. (2) 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. (1) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. (2) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.




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