Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. (2) 1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. (3) (4) 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi. (5). (1) Rubrica così sostituita dall'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (2) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (3) Comma inserito dall'art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (4) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.