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Art. 56 cad - Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti. (2) 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. (3) 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003. (1) Rubrica così modificata dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. (1) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. (2) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (3) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.




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