Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. (2) 1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (3) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. (1) 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. (4) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (2) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (3) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (4) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69; vedi, anche, il comma 2 del medesimo art. 34, D.Lgs. 69/2009.