Art. 75 cad - Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti. 3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79. (1). Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l'intero Capo VIII. (1) Comma aggiunto dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.




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