Art. 88 cad - Norme transitorie per la firma digitale

I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati. (1) L'art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 72 ad art. 88.




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