La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. (1) L'art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 73 ad art. 89.