• Home
  • C. Antimafia
  • Art. 101 codice antimafia - Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante

Art. 109 codice antimafia - Relazione al Parlamento

Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.




Leggi altri articoli in: Codice Antimafia