Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori. 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze. (1) 4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti. (2) (1) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 189, lett. f), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. (2) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 189, lett. f), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.