I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi. (1) (1) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 443, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.