Art. 75 bis codice antimafia - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.




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