Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (1) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218. (1) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’ art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.